ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di
Contributi, vantaggi economici e del patrocinio, nel rispetto del codice di comportamento, piano triennale della prevenzione anticorruzione e regolamenti e normativa vigente.
ART. 2 FINALITA’
1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo. ART. 3 DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) patrocinio: l’adesione simbolica della Fondazione Villa Bertelli ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per la Fondazione;
b) vantaggio economico: l’attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità della Fondazione, funzionali allo svolgimento dell’iniziativa;
c) contributo: l’erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti attivati a favore della collettività

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, purchè riconosciute;
2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni anche per il Comune di Forte dei Marmi

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di patrocini e solo se previamente assegnati anche dal Comune di Forte dei Marmi.

5. Non è consentita, altresì, l’erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell’attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

ART. 5 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO
1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati “iniziative”, in relazione ai seguenti criteri:

a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell’Fondazione Villa Bertelli nonchè dell’Amministrazione comunale;
b) significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della Fondazione attraverso il consolidamento dell’immagine del Comune di Forte dei Marmi e del suo territorio;

c) assenza di lucro;
d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
e) realizzazione nel territorio del Comune di Forte dei Marmi o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell’immagine del Territorio Comunale e quindi anche del prestigio della Fondazione ;
f) adesione al codice etico della Fondazione.
2. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART. 6 RICHIESTA E CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi, la concessione di vantaggi economici e patrocini verrà deliberata dal CdA su singola iniziativa proposta.
2. le domande di contributo, di concessione di vantaggi economici e di patrocini verranno presentate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa e dovranno contenere i riferimenti del soggetto richiedente, del legale rappresentante e presentare una breve descrizione delle finalità della richiesta ed il beneficio per la Fondazione.

3. Non possono essere erogati concessione di contributo e vantaggi economici per la medesima iniziativa.

ART.7 OBBLIGHIDEISOGGETTIBENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l’iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione alla Fondazione che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nell’espletamento dell’iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato

e idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa e dell’utenza ed in regola con le normative sul

lavoro e/o volontariato;

b) utilizzare come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e all’utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

c) qualora la sede dell’attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
d) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell’iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. La Fondazione Villa Bertelli è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi e ai regolamenti .

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall’obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
ART. 8 PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO
1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno della Fondazione Villa Bertelli;

ART. 9 PUBBLICITA’

1. Il presente regolamento viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente ai fini della sua efficacia a norna di legge.